LâIMU si calcola applicando alla base imponibile lâaliquota fissata per la particolare fattispecie. La base imponibile è costituita dal valore dellâimmobile determinato nei modi previsti dalla legge, come di seguito indicato.
Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore dellâimmobile, determinato applicando allâammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%, i moltiplicatori previsti per la sua categoria catastale.
Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dellâanno di imposizione, o a far data dallâadozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto dei seguenti elementi:
- Â zona territoriale di ubicazione;
- Â indice di edificabilitĂ ;
- Â destinazione d'uso consentita;
- Â oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
- Â prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
I comuni, con proprio regolamento, possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato [art. 1, comma 777, lett. d), della legge n. 160 del 2019].
Per i terreni agricoli, nonchÊ per quelli non coltivati, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.